Gentili Clienti, a i fini delle imposte sui redditi, l’art. 2 del TUIR considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- ovvero hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 comma 2 c.c., cioè vi dimorano abitualmente;
- ovvero hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 comma 1 c.c., inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, facendo riferimento alla generalità dei rapporti, compresi quelli di carattere familiare, sociale e morale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 351/2008).
Le tre condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative; è pertanto sufficiente il verificarsi di una sola di esse affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia, sempreché la prevista situazione si protragga per un periodo pari ad almeno 183 giorni, anche non continuativi, se l’anno è di 365 giorni, ovvero almeno 184 giorni per gli anni bisestili. Le ipotesi di acquisto o perdita della residenza in corso d’anno non sono quindi espressamente regolate dalla normativa italiana “interna”, ma è necessario fare riferimento alle regole fissate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate dall’Italia con lo Stato estero coinvolto.
Alcune di queste Convenzioni, infatti, contemplano il frazionamento del periodo d’imposta, ove il trasferimento della residenza avvenga in corso d’anno. Si tratta, in particolare, della Convenzione con:
- la Svizzera (art. 4 comma 4 della Convenzione ratificata con la L. n. 943/1978);
- la Germania (punto 3 del protocollo alla Convenzione ratificata con la L. n. 459/1992).
Dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 471/2008, tale disposizione disciplina “la soluzione delle ipotesi di doppia residenza mediante il «frazionamento del periodo d’imposta nel caso di trasferimenti in corso d’anno»”, in deroga alla regola generale interna che “collega invariabilmente l’attribuzione della residenza fiscale ad una valutazione della situazione del soggetto riferibile all’intero anno d’imposta” e che non consente quindi di “considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell’anno d’imposta”.Il frazionamento del periodo d’imposta non è però previsto da tutte le Convenzioni e non può essere esteso analogicamente alle Convenzioni che non lo prevedono. Come evidenziato dalla suddetta risoluzione n. 471/2008, poiché tale principio “è stato già «recepito» dall’ordinamento italiano, estenderne l’applicazione ad ipotesi disciplinate da Convenzioni diverse, da quelle in cui è espressamente richiamato violerebbe il principio di sovranità dei singoli Stati”.
Esempio: un cittadino di nazionalità italiana, residente in Svizzera da anni dove svolgeva l’attività di lavoratore dipendente, ma che ad ottobre 2019 si è ritrasferito in Italia per cambio di lavoro, tenendo altresì conto delle disposizioni dell’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera in relazione alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, si avrà che:
- a decorrere dal ritrasferimento in Italia si perde la residenza fiscale in Svizzera;
- il reddito di lavoro dipendente derivante dall’attività svolta nel 2019 in Svizzera, nel periodo in cui si era fiscalmente residenti in Svizzera, è tassato solo in Svizzera;
- il reddito di lavoro dipendente derivante dall’attività svolta nel 2019 in Italia, è tassato in Italia
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