Con l’articolo 3 del Decreto Agosto, il legislatore ha introdotto un beneficio a favore dei datori di lavoro, che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, da ultimo prorogati con l’articolo 1 dello stesso decreto. Coloro che non intendono beneficiare di tali trattamenti potranno fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo di massimo di 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Il beneficio spetta, inoltre, ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020 collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12.07.2020. L’ente INPS, ha fornito alcune precisazioni in relazione alla fruizione di tale beneficio, specificando le condizioni di accesso e la misura del beneficio, nonché il coordinamento con altre misure di sostegno all’occupazione. Rispetto all’ambito soggettivo del beneficio, l’Istituto specifica che possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ma non i datori di lavoro del settore agricolo. Il beneficio spetta con riferimento alle medesime posizioni aziendali per le quali nelle mensilità di maggio e giugno 2020 siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale. Rispetto alla fruizione del beneficio, INPS ha precisato che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta. Tale esonero inoltre non può trovare applicazione con riferimento: i) ai premi e ai contributi dovuti all’INAIL previsti dall’articolo 3 del DL n. 104/2020; ii) al contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua; iii) al contributo dovuto ai fondi privati per l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di TFR di cui all’articolo 2120 cc..