Il credito di imposta per attività di ricerca e svilupp per l’anno 2019, spettava a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato, avessero effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito veniva riconosciuto nella misura del 25% delle spese incrementali rispetto alla media delle spese sostenute nel triennio 2012-2014.
Il beneficio si applicava a tre tipologie di attività agevolabili: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La norma escludeva espressamente dal beneficio le modifiche ordinarie e periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando le stesse rappresentassero miglioramenti. Per quanto concerne le spese ammissibili al credito d’imposta, vi rientravano:
- costi relativi al personale dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, e altamente qualificato, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA, nonché le quote capitali dei canoni in caso di acquisizione di strumenti e attrezzature da laboratorio mediante locazione finanziaria;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;
- spese sostenute per l’acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
il nuovo credito 2020 presenta una diversa modalità di calcolo, dal momento che abbandona la logica incrementale, per seguirne una volumetrica. Le attività di ricerca e sviluppo, come in passato, includono le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico:
- a. la “ricerca fondamentale” comprende i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- b. nella “ricerca industriale” sono comprese la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- c. per “sviluppo sperimentale” si intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Lo sviluppo sperimentale include:
- anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi;
- la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.
Le spese sostenute per ricerca e sviluppo, al fine di concorrere alla formazione della base di calcolo dell’agevolazione, devono essere orientate ad ottenere un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, a prescindere dal fatto che lo stesso non venga effettivamente raggiunto o realizzato.
Il bonus è quantificato:
- nel 12% (nel limitemassimo di 3 milioni di euro) per le attività di ricerca e sviluppo;
- nel 6% (nel limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le attività di innovazione tecnologica;
- nel 10% (nel limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel 6% (nel limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le attività di design e ideazione estetica;
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