l’INPS è intervenuto con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1 co. 306 della L. 178/2020, riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti per quest’anno dalla medesima legge di bilancio 2021. L’agevolazione in questione è riconosciuta per un periodo massimo